Associazione Modena Terzo Mondo torna alla pagina iniziale

Dal nostro Statuto

 

Art. 1

E’ costituita in Modena l’Associazione denominata Modena Terzo Mondo senza fini di lucro, con sede in Modena, Via E. DE AMICIS, 45.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, uffici, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all’estero.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2

L’obiettivo primario della nostra Associazione, di chiara matrice cattolica, è la tutela dei diritti e la promozione della persona in tutte le sue dimensioni attraverso la sensibilizzazione di persone e coscienze circa le grandi tematiche legate alla condizione di sottosviluppo e di discriminazione sociale, economica, culturale e religiosa cui è soggetta buona parte della popolazione mondiale. Desiderio e stimolo costante dell’Associazione è la tensione verso una mentalità nuova, mentalità che gli associati tendono a fare propria vivendola, facendola conoscere, apprezzare e condividere.

Cuore e fulcro di questa nuova mentalità sono i fondamentali valori evangelici secondo cui Dio, Padre di tutti, non fa preferenze di persone ma desidera che i suoi figli siano davvero fratelli e pertanto giusti e solidali nei loro rapporti. Il voler far crescere le persone nutrendole dei valori evangelici di cui si è detto comporta per l’Associazione un impegno di promozione culturale e spirituale da rendere concreto in varie forme. In sostanza gli scopi dell’Associazione MODENA TERZO MONDO sono quelli di porsi come punto di riferimento, non unico né indispensabile, ma come un’Associazione tra le altre che coltivando rapporti cordiali, collaborativi, e fraterni con chiunque abbia a cuore il vero bene dell’uomo, cerca di fare quello che le è possibile per aiutare concretamente i più poveri e per indurre i più ricchi e fortunati a vivere, pensare ed agire secondo la giustizia e la carità.

Scopi ulteriori dell’Associazione sono i contatti con le altre Associazioni che coltivano rapporti cordiali, collaborativi e fraterni con chiunque abbia a cuore il vero bene dell’uomo. I mezzi attraverso i quali l’Associazione persegue i suoi fini sono:

- gruppi di studio, gruppi di preghiera, incontri, letture e dibattiti;
- collegamento-collaborazione con lealtà esterne quali associazioni, movimenti religiosi, laici, diocesi, centri missionari ed istituzioni varie;
- collaborazione con realtà missionarie e con missionari stessi.

Le attività di cui sopra sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea.

Art. 3

L’Associazione per raggiungere i suddetti scopi, si gioverà dei seguenti ordini e mezzi:

- mezzi finanziari derivanti dai contributi associativi, dalle oblazioni private e dagli eventuali contributi pubblici,
- mezzi culturali propri o derivanti dal collegamento con movimenti simili, con la scuola, con le istituzioni, con i centri culturali e con i mass-media,
- mezzi civili propri e derivati dal collegamento con esperienze di formazione civile e di volontariato nel servizio di rilievo sociale,
- mezzi sportivi propri o derivati dal collegamento con tutti gli Enti di promozione sportiva nelle iniziative che non contrastino con i principi ispiratori,
- mezzi formativi propri o derivati dal collegamento con tutte le istituzioni pastorali e comunitarie impegnate nell’educazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stipulare convenzioni e accordi con le associazioni e cooperative senza scopo di lucro che abbiano le stesse finalità per favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di marzo.

Art. 4

Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di buona volontà, che accettano gli scopi dell’Associazione elencati nello Statuto.

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

È dovere del socio all’atto dell’iscrizione versare la quota annua nella misura deliberata dall’assemblea su suggerimento del Consiglio.
I soci hanno diritto alla tessera dell’Associazione.

I soci hanno diritto di partecipazione a tutte le attività dell’Associazione e di essere eletti negli organi direttivi.

Art. 5

Doveri dei soci sono:

- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto, non tenere discorsi illeciti o contrari ai principi morali di una civile convivenza;
- offrire volontariamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione secondo le necessità organizzative delle attività sociali promosse dai responsabili eletti dall’Assemblea.

Art. 6

L’Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio dell’Associazione stessa.

Art. 7

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio.

Art. 8

Si decade dalla qualifica di socio:

- per recesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito.

 

L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Art. 9

Organi dell’Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Guida spirituale

L’Associazione è diretta dal Consiglio eletto fra soci in numero non inferiore a 5 e non superiore a 15.

Il Consiglio è eletto dall’assemblea a scrutinio segreto o palese. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Art. 10

Il Consiglio resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Art. 11

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, il Segretario, l’Amministratore e i Delegati delle varie attività.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- Predisporre il bilancio;
- Nominare il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci.

 

Art. 12

Del Consiglio Direttivo fa parte l’assistente spirituale dell’Associazione che attualmente è Don ADRIANO FORNARI.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni.

Art. 14

I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.

L’Amministratore provvede alla gestione economica dell’Associazione.

Art. 15

I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le delibere del Consiglio

Art. 16

Il Consigliere assente a 3 (tre) consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio presiedute dal Presidente o dai Vice-Presidenti, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri ed approvate col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

 

Art. 18

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando il Presidente o almeno 2/3 dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

Art. 19

L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’assemblea ordinaria:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- elabora il programma delle attività annuali;
- elabora le eventuali modifiche al regolamento interno;
- nomina la Guida Spirituale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 20

L’assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o quando ne fanno richiesta, con domanda motivata, almeno 1/10 dei soci. Il Consiglio in questo caso deve convocare l’assemblea entro 15 (quindici) giorni.

Art. 21

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno 1/10 dei soci: nel quale caso il Consiglio ha l’obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla domanda.

Art. 22

L’assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 23

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda almeno la metà dei soci presenti. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

Art. 24

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente ART. 2.

Art. 25

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile ed altre norme di legge in materia.

 

 

Registrato all’Ufficio del Registro di Sassuolo addì 21 maggio 1998

 

 

 

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